Contratti di solidarietà, come funziona lo sgravio contributivo
L’esonero è riservato alle imprese i cui periodi di CIGS risultano conclusi entro il 31 marzo 2024.

In chiaro lo sgravio contributivo per le imprese con contratti di solidarietà imprese, i cui periodi di CIGS risultino conclusi entro il 31 marzo 2024. Per il 2023, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:
- al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
- abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.