Disoccupazione anche in caso di dimissioni se l’impresa è in crisi

Al via la nuova ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Disoccupazione anche in caso di dimissioni se l’impresa è in crisi

Tra le varie novità portate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rientra la nuova ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.

In particolare, è previsto che le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione per crisi si intendono rassegnate per giusta causa con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.Come detto, tale cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell'occupazione e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI.

Tuttavia, l’involontarietà della perdita dell’occupazione deve essere supportata dal possesso degli ulteriori requisiti previsti per l’accesso alla Naspi. In termini di valutazione della data di cessazione, la decorrenza è retroattiva rispetto alla data in cui le stesse dimissioni vengono rassegnate che, difatti, hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Il disoccupato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni, mentre sarà l’Istituto previdenziale a verificare lo stato di liquidazione dell’azienda.

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