Forfettario e acquisti in reverse-charge

Cosa indicare nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA da presentare a partire dal trimestre nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario

Forfettario e acquisti in reverse-charge

Nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare a partire dal trimestre nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa anche l’imposta a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate nel medesimo periodo, ma ancora in regime forfetario. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 32/E dello scorso 5 dicembre, dedicata alle novità del regime forfettario introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Come spiegato dal Fisco, infatti, l’applicazione delle regole ordinarie in materia di IVA decorre dal momento di incasso del corrispettivo dell’operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi «percepiti». Così, a titolo esemplificativo, se il contribuente forfetario (trimestrale) effettua l’acquisto in reverse-charge il 10 aprile 2023 e fuoriesce dal regime forfetario in virtù di un’operazione effettuata il 10 maggio 2023, la liquidazione periodica del secondo trimestre 2023 includerà, oltre all’operazione che ha comportato il superamento della soglia, tutte le operazioni ad essa successive, ma non anche l’anzidetta operazione effettuata in reverse-charge, la cui IVA deve essere versata entro il 16 maggio 2023.

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