Formazione ed IVA: novità nella Legge di Bilancio
Nella Legge di Bilancio 2025 il legislatore definisce che le prestazioni formative rese alle agenzie per il lavoro da enti finanziati tramite il fondo bilaterale sono imponibili ai fini IVA.

La Legge di Bilancio 2025 introduce un cambiamento significativo nel regime fiscale applicabile alle prestazioni formative fornite alle agenzie per il lavoro. La nuova norma, infatti, stabilisce sono soggette a IVA le attività formative erogate da Enti e Società di formazione, finanziate tramite il fondo bilaterale istituito dalle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.
Fino ad oggi, il trattamento IVA delle prestazioni formative destinate alle agenzie per il lavoro è stato oggetto di interpretazioni divergenti. La principale norma di riferimento stabilisce l’esenzione dall’IVA per i servizi di formazione e aggiornamento professionale erogati da scuole o istituti riconosciuti da enti pubblici o da ONLUS.
Nel tempo si sono sviluppati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti: uno riteneva esenti da IVA le prestazioni formative finanziate dal fondo bilaterale, considerando sufficiente la vigilanza del Ministero del Lavoro e le procedure di accreditamento come forma di riconoscimento pubblico; l’altro, invece, le considerava imponibili, sostenendo che l’accreditamento interno al fondo non costituisse un vero e proprio riconoscimento legale da parte della pubblica amministrazione.
Con la nuova norma, il legislatore interviene e definisce che le prestazioni formative rese alle agenzie per il lavoro da enti finanziati tramite il fondo bilaterale sono imponibili ai fini IVA.