Fuori dal TFR l’indennità sostitutiva del preavviso
Per i giudici della Cassazione l’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento è esclusa dalla base di calcolo del TFR

L’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento resta fuori dalla base di calcolo del TFR e non concorre neppure al computo di mensilità aggiuntive e ferie perché, nel periodo di mancato preavviso, il lavoratore non ha prestato servizio.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza del 19 gennaio 2023 n. 1581, fornendo chiare indicazioni su quali elementi debbano essere ricompresi all’interno della base di calcolo del trattamento di fine servizio.
La decisione dei giudici si basa sul fatto che l'indennità in questione non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo, invece, riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del rapporto. Come spiegato nella sentenza, la natura obbligatoria del preavviso comporta la risoluzione immediata del rapporto, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso.