Con un testo in extremis che sblocca la cessione dei crediti edilizi limitando la responsabilità solidale è arrivato un accordo sul Superbonus: una mediazione di cui i partiti fanno a gara per intestarsi il merito ma che nella sostanza sblocca un’impasse che da giorni teneva in scacco 17 miliardi.
L'accordo prevede che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti di bonus edilizi e Superbonus si configuri solo se il concorso nella violazione avviene "con dolo o colpa grave": la disposizione si applica solo ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla legge. La norma prevede poi che alle imprese che hanno nel loro cassetto fiscale vecchi crediti, precedenti al decreto dello scorso novembre che ha introdotto la stretta anti-frode, sia consentito di asseverare questi crediti ex post per poterli cedere usufruendo della riduzione di responsabilità.
Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno smesso di assumere da alcuni mesi nuovi impegni, con imprese edili e famiglie, per l'acquisto di crediti di imposta derivanti dal Superbonus: infatti, gli acquisti già perfezionati e unitamente quelli per i quali già si erano impegnati, hanno sostanzialmente “riempito” il plafond di crediti di imposta che possono acquisire nella ragionevole certezza di non “sforare” i flussi annuali di debiti fiscali e contributivi con i quali quei crediti possono essere utilizzati in compensazione. L'esigenza delle banche che ne è scaturita è stata quella di trovare a loro volta degli “acquirenti finali” cui rivendere i crediti che acquistano, così da liberare “plafond interno” e poter assumere nuovi impegni di acquisto di credito verso imprese edili e famiglie.
Una esigenza che si è tradotta anzitutto nell'introduzione della previsione della possibilità, per banche e società appartenenti al gruppo bancario, di cedere i crediti di imposta ai propri correntisti “non consumatori finali” (anche per quei crediti che avrebbero altrimenti esaurito il numero massimo di cessioni che possono riguardarli), ma che si è subito scontrata con l'enorme diffidenza dei potenziali acquirenti, in ragione dei profili di responsabilità solidale cui avrebbero potuto rimanere appresi in ragione dell'acquisto dei crediti: a quel punto, si sarebbe potuto stabilire che chiunque acquisti un credito di imposta da una banca o un intermediario finanziario, il quale attesta di aver effettuato in sede di acquisto del credito controlli adeguati ai propri doveri di diligenza, non potrà incorrere in responsabilità solidale con l'originario beneficiario del bonus e i precedenti cessionari del medesimo, a meno che, naturalmente, abbia preso parte alla genesi stessa di quel credito di imposta, quale originario beneficiario della detrazione o quale fornitore che ha riconosciuto lo sconto sul corrispettivo in fattura.
Provando a rendere il concetto ancora più chiaro a fronte di una pessima formulazione normativa, parrebbe legittimo ritenere che il dolo e la colpa grave possono ritenersi sempre esclusi in capo a un correntista/cessionario che acquista un credito di imposta che gli viene ceduto da una banca o altro intermediario finanziario, il quale gli attesti di aver effettuato, in sede di acquisto del credito, controlli conformi a quelli indicati, per questa tipologia di soggetti acquirenti, dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria.
Questo dovrebbe essere il senso: si dovrebbe poter considerare sostanzialmente raggiunto l'obiettivo di tranquillizzare i potenziali correntisti acquirenti che, con i loro acquisti, potrebbero contribuire a liberare nuovi plafond di impegni all'acquisto delle banche: da precisare comunque, che la responsabilità solidale viene circoscritta ai soli casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave per i soli crediti “generati” nei cassetti fiscali con l'accompagnamento dei visti fiscali di conformità e delle attestazioni tecniche di congruità delle spese, mentre, per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti).
L'emendamento prevede infatti che: “Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni".
La regolarità nella documentazione necessaria per la cessione del credito è quindi il presupposto per l'applicazione delle novità.