Impatriati, sì al TFR nel regime fiscale agevolato
L'Agenzia delle Entrate analizza il caso dell'applicabilità dello speciale regime fiscale agevolativo previsto per i lavoratori “impatriati” anche alle somme erogate a titolo di TFR.

Per i soggetti che hanno trasferito la loro residenza in Italia fino al 29 aprile 2019, il regime fiscale agevolato si applica nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti al trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- i lavoratori svolgono funzioni direttive, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Per tali soggetti è prevista l'esclusione dalla formazione della base imponibile IRPEF, nella misura del 50%, dei redditi prodotti in Italia.
Confermando l'estensione della parziale non imponibilità anche al TFR, l’Agenzia precisa che se il contribuente ritiene più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime dei lavoratori impatriati, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, lo stesso può rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione, previa verifica dei presupposti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.