Imprese non energivore, come calcolare il bonus in caso di fusione

L'ipotesi è stata chiarita dal Fisco: l'incorporante deve considerare i soli consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria nel periodo di riferimento dell’agevolazione.

Imprese non energivore, come calcolare il bonus in caso di fusione

In caso di fusione, ai fini del calcolo del bonus energia spettante alle imprese non energivore, l’incorporante non potrà considerare anche i consumi delle società incorporate ma dovrà limitarsi a conteggiare le sole utenze di cui risultava intestataria nel periodo di riferimento del bonus. A confermarlo è la Risposta n. 241 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in riposta a un interpello sul tema.

Il bonus in questione consiste in un credito d'imposta pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese ''dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica'' (cosiddette imprese ''non energivore''), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Secondo il Fisco, la spettanza del bonus è collegata alla titolarità di POD da parte dell'impresa, salvo nei casi in cui manchino i parametri di riferimento come per le società neo costituite. In caso di fusione avvenuta nel 2021, saranno da considerare sole le utenze intestate all’incorporante nel 2019.

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