Impronte digitali al lavoro solo con il consenso del dipendente
Per il trattamento dei dati biometrici, come le impronte, occorre l’autorizzazione del lavoratore

La Corte di Cassazione ha confermato nuovamente l’indirizzo già seguito in tema di utilizzo dei dati biometrici, vale a dire i dati direttamente riconducibili alle caratteristiche fisiche dell'interessato (sentenza n. 13873 del 19 maggio 2023). Tra questi rientrano naturalmente le impronte digitali che presso alcune aziende vengono utilizzate per rilevare la presenza dei dipendenti. Ebbene, come ribadito dai giudici, e impronte possono essere utilizzate ai fini del controllo degli accessi solo previo consenso degli interessati e sarà altresì necessario svolgere la procedura di interpello preventivo. Un discorso a parte deve essere fatto, invece, qualora il trattamento venga effettuato per il controllo di accesso fisico ad aree "sensibili" dei soggetti addetti e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi, che segue regole diverse.