In soffitta il reddito di cittadinanza, arriva MIA

La nuova “Misura di Inclusione Attiva” che sta studiando il governo dovrebbe essere riconosciuta, sebbene in forma ridotta, anche a beneficiari cosiddetti “occupabili”.

In soffitta il reddito di cittadinanza, arriva MIA

Il Ministero del Lavoro sta mettendo a punto il nuovo sussidio che sostituirà il reddito di cittadinanza. La nuova misura si chiama MIA (Misura di Inclusione Attiva) e sarà riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un componente con disabilità, o minorenne o con almeno 60 anni di età e, in misura ridotta, ai nuclei familiari, anche monocomponenti, al cui interno non vi siano persone appartenenti alle citate categorie.

Il sostegno è riconosciuto, dietro presentazione di domanda, ai nuclei familiari con:

  • un ISEE non superiore a euro 7.200 ;
  • un valore del reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. 
  • un valore del patrimonio immobiliare, definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare, definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo.

Inoltre nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità

  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 24/36 mesi antecedenti la richiesta
  • navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili di ogni genere;

Il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, non avrà diritto alla MIA.

Il beneficio, riconosciuto su base annua, è rappresentato da un'integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L'importo non può essere inferiore ad euro 480 annui.

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