Lavoratori spettacolo, chi può accedere all’indennità di discontinuità
Destinatari e requisiti per ottenere il sostegno economico in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Come noto, dallo scorso 4 dicembre è stata introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di un loro sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
Sono destinatari dell’indennità:
- lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- altri lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività al di fuori del punto precedente, quali
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
- lavoratori intermittenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori, così come sopra individuati, a condizione che posseggano, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.