L’azione di responsabilità obbliga il curatore alla prova
L'azione di responsabilità contro sindaci e amministratori obbliga il curatore a provare danno e nesso di causalità tranne se mancano o sono irregolari le scritture contabili

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30383 del 17 ottobre, si è pronunciata su due temi diversi.
Un primo tema riguarda la possibilità per il giudice, nel caso in cui siano state espletate due o più CTU che siano pervenute a risultati difformi, di recepire il parere del consulente che abbia espresso per ultimo la sua valutazione. Il giudice non può però limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni dell'ultima CTU ma deve giustificare il proprio apprezzamento nel seguente modo:
- prendendo specificamente in esame i punti discordanti delle relazioni depositate e i rilievi eventualmente formulati dalle parti anche attraverso i loro consulenti tecnici;
- illustrando compiutamente le ragioni per cui ritiene di dover accordare la propria preferenza all'uno piuttosto che all'altro avviso.
Il secondo tema, più importante, investe l'onere della prova nel caso in cui il curatore fallimentare eserciti l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci. Ribadendo un orientamento già consolidato presso la Corte, la Cassazione statuisce che al curatore spetta la prova:
- dell'esistenza del danno;
- dell'ammontare del danno;
- della riconducibilità del danno al comportamento illegittimo degli organi della società fallita. In particolare, egli deve fornire la prova:
- dell'inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori;
- del rapporto di causalità tra l'inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l'omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l'attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio.
Agli amministratori e sindaci convenuti in giudizio spetta invece la dimostrazione della non imputabilità dell'evento dannoso alla sua condotta, mediante la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi impostigli dalla legge.
Una inversione dell'onere della prova in merito al nesso causale è possibile soltanto quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano concretamente impossibile al curatore fornire la relativa dimostrazione, dal momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.