Le partecipazioni segregate vanno in successione nel trust interposto
A seguito del decesso del disponente di un trust interposto le partecipazioni in una società da questi conferite devono essere incluse tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione.

A seguito del decesso del disponente di un trust interposto, le partecipazioni in una società da questi conferite devono essere incluse tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario soggetto a tassazione ai fini della successione.
Nel caso di specie, l'istante è tra gli eredi beneficiari di un trust, istituito nel 2019 dal padre (disponente), che ha vincolato e trasferito nell'organismo l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante di una società pari all'86% del capitale sociale. Nel 2021 il disponente è deceduto e i figli non hanno ancora accettato l'eredità. Il dubbio dell'istante riguarda la dichiarazione di successione e la liquidazione dell'imposta, in particolare si chiede se la quota di socio accomandante vada inclusa nell'attivo ereditario del defunto o meno, visto che, sotto il profilo civilistico, la partecipazione non entra nella massa ereditaria data la piena validità ed efficacia della segregazione nel trust. Come chiarito dall'AE, i redditi del trust interposto continuano ad essere imputati al disponente, pertanto le partecipazioni fanno parte dell'asse ereditario che va in successione al momento della sua morte.