Licenziamento impugnabile con qualsiasi atto scritto
È sufficiente uno scritto con cui il lavoratore manifesti al datore, con qualsiasi termine, la volontà di contestare il licenziamento.

Scrivere sulla comunicazione che informa del licenziamento "prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto" vale a tutti gli effetti come impugnazione stragiudiziale del provvedimento espulsivo.
A confermarlo è stata la Corte di Cassazione ribaltando la decisione dei giudici di secondo grado a parere dei quali la dicitura in questione non poteva ritenersi espressiva della volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.
Come spiegato dalla Cassazione, invece, ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento è sufficiente qualsiasi atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento. Proprio come la dicitura utilizzata dal lavoratore del caso specifico.