Marchi+, chi può accedere al bonus per i marchi internazionali

Dai requisiti specifici a quelli generali richiesti per le misure d’aiuto

Per accedere alle agevolazioni previste dal Bando Marchi+ per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni, è necessario aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, almeno una delle seguenti attività:

  • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

nonché

  • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

I requisiti si sommano agli altri richiesti anche per la Misura A (marchi internazionali):

  • avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;
  • avere sede legale e operativa in Italia;
  • essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
  • non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia;
  • non avere procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
  • essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;

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