Maternità, le dimissioni della lavoratrice sono da convalidare
In assenza di convalida del Ministero del Lavoro, le dimissioni rese durante la maternità restano inefficaci anche dopo la cessazione del periodo protetto di astensione dal lavoro.

Le dimissioni rassegante dalla lavoratrice durante la maternità o il primo anno di vita del bambino sono efficaci solo se convalidate presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
A confermarlo è la Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla vicenda di una lavoratrice che ha chiamato in causa il suo datore per vedersi riconosciute le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto nel periodo successivo alle proprie dimissioni. La donna sosteneva che le dimissioni, essendo intervenute durante il periodo “protetto” per maternità (ovvero fino al primo anno di vita del bambino), avrebbero dovute essere convalidate. In mancanza di convalida, le dimissioni non erano efficaci e, dunque, il rapporto di lavoro non poteva considerarsi concluso.
I giudici di primo e secondo grado e ora anche la Cassazione riconoscono le ragioni della lavoratrice precisando che la necessità della convalida non viene meno neppure una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione. Dunque, in conclusione, la mancata convalida presso il servizio ispettivo rende inefficaci tout court le dimissioni rese dalla lavoratrice, anche se in un momento successivo il periodo “protetto” di astensione per maternità sia stato superato.