Naspi anche per i neo-papà che si dimettono
I lavoratori padri, dimissionari nell'anno di vita del bambino, possono accedere all'indennità Naspi se hanno fruito del congedo di paternità

Il neo papà che abbia fruito del congedo di paternità, può richiedere e ottenere la Naspi se rassegna le dimissioni entro l’anno di vita del bambino. Il congedo valido ai fini del riconoscimento è sia quello obbligatorio che alternativo ed è proprio in questo consiste la novità. Fino allo scorso 13 agosto, infatti, l'accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo tutelato, era riservato alla madre lavoratrice e al padre nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo.
Il padre lavoratore, fruitore di uno dei due congedi ad esso concessi, ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Altra novità è legata al divieto di licenziamneto: il “classico” divieto finora vigente a favore della lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino è ora previsto anche a tutela del padre in caso di fruizione sia del congedo di paternità alternativo che del congedo padre obbligatorio. Come per le mamme, anche per i papà il divieto di licenziamneto è valido sino all'anno di vita del bambino.