Niente stipendio per chi si rifiuta di anticipare l’orario di lavoro
La sanzione è stata comminata a dei macchinisti che, rifiutandosi di anticipare il turno, hanno provocato il ritardo del treno

Il lavoratore non può rifiutarsi di adempiere all'ordine del datore di anticipare l'orario di lavoro, salvo che l'ordine non sia contrario ai principi di correttezza e buona fede.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 18 aprile 2023 n. 10277, confermando le decisioni di primo e secondo grado.
Il caso riguarda un procedimento disciplinare avviato da una società del trasporto ferroviario nei confronti di alcuni macchinisti che si erano rifiutati di anticipare l'inizio dell'orario di lavoro dalle ore 05:00 alle ore 04:25, provocando un ritardo della partenza del treno di venti minuti. Procedimento che si era concluso con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei dipendenti. Presentato ricorso, i giudici di tutti e tre i gradi di giudizio hanno ritenuto legittime le sanzioni applicate dal datore di lavoro.