Responsabilità societaria e ereditaria in caso di difetti

Con sentenza 18720/2024, si ricorda che con l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da queste riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi

Responsabilità societaria e ereditaria in caso di difetti

Nel caso di specie, un Condominio ha presentato ricorso davanti al Tribunale per la condanna di una società al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e dei difetti presenti in parti comuni dell'edificio condominiale nonché del danno causato dal minore godimento di servizi ed impianti.

L'azienda citata ha coinvolto gli eredi del responsabile del progetto e della direzione dei lavori, che, intervenendo nel processo, hanno sostenuto di non poter essere chiamati in causa in quanto avevano già risolto la questione con una cooperativa, rinunciando a chiedere danni per eventuali difetti.

Prima che la sentenza venisse emessa, l'azienda è stata cancellata dai registri aziendali.

Il caso arriva in appello dove viene affermato che non c'era prova che i soci avessero ricevuto le somme indicate dal bilancio. La Corte territoriale ha sostenuto che il bilancio aziendale non dimostrava automaticamente che i soldi fossero stati distribuiti ai soci. Ma l'interpretazione del giudice non era in linea con la giurisprudenza di legittimità del 2013 che ha avuto modo di sottolineare che i soci sono responsabili anche per gli attivi successivi, una volta chiusa l'azienda.

Pertanto, nel caso in oggetto, la Corte Suprema ha accolto solo l'obiezione relativa alla rinuncia preventiva, poiché la responsabilità per gravi difetti di costruzione non poteva essere limitata con accordi tra le parti, ed ha rimandato il caso alla Corte d'Appello per un ulteriore esame.

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