Società cooperative, quando è necessario l’organo di controllo

Sotto i 20 soci e un milione di attivo dello stato patrimoniale non scatta l’obbligo di nomina

La società cooperativa la cui compagine sociale è composta da un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero il cui attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro, ed abbia previsto nell’atto costitutivo di adottare la normativa di riferimento delle srl, qualora non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 2477 del Codice Civile riguardanti il controllo legale dei conti delle società, non ha alcun obbligo di nominare l’organo di controllo interno né il revisore.

A precisarlo è stato il Ministero del Made in Italy, intervenuto per fare chiarezza sulla disciplina applicabile alle società cooperative.

Per gli altri casi, al fine di definire i singoli casi, è necessario operare a monte una distinzione tra le cooperative che, per quanto non specificatamente previsto nel codice civile o nella normativa speciale, adottano il regime di riferimento delle spa da quelle che operano invece secondo la disciplina delle srl.

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