Terzo settore, manca l’autorizzazione dell’Europa
Il sì dell’Unione Europea serve per dare piena operatività alla riforma e all’avvio del nuovo regime fiscale

La nota riforma del Terzo settore, contenuta nell’apposito Codice dedicato, sarà davvero operativa soltanto quando l’Unione Europea darà la sua autorizzazione. In particolare, è subordinata all'autorizzazione comunitaria ed all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'efficacia delle disposizioni fiscali relative:
- alla qualificazione commerciale o non commerciale delle attività svolte dagli ETS ai fini delle imposte dirette;
- al regime forfetario di tassazione dei redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali da parte di ETS non commerciali;
- alla qualificazione commerciale o non commerciale di alcune specifiche attività svolte dalle OdV e dalle APS;
- al regime forfetario di tassazione dei redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali da parte delle OdV e delle APS, sia che siano enti commerciali che non commerciali;
- alle disposizioni di coordinamento normativo e abrogazione di alcuni regimi fiscali previgenti alla riforma del Terzo settore.
Sino al rilascio dell’autorizzazione, per gli ETS rimane in vigore il regime fiscale ante modifiche.