Turismo, il regime IVA delle agenzie di viaggio
Secondo l’Agenzia, ai fini dell’applicazione del regime speciale è indispensabile che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente.
Per beneficiare del particolare regime Iva destinato alle agenzie di viaggio e turismo, è fondamentale che i servizi siano erogati da soggetti terzi e che l'agenzia li abbia ottenuti prima che il cliente ne faccia richiesta. Recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di cassazione hanno chiarito che è sufficiente che l’agenzia abbia accesso al servizio, senza la necessità di un acquisto definitivo. Questo principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 80 del 21 marzo 2025.
Il quesito sottoposto all’Agenzia proviene da una società con sede al di fuori dell’Unione europea, attiva nel settore della prenotazione online di servizi turistici, come soggiorni e voli, tramite una piattaforma digitale denominata “X system”.
L’Agenzia delle Entrate conferma che, ai fini dell’applicazione del regime speciale, secondo cui “per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta”, è indispensabile che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente.